Una donna ha prelevato 100mila euro facendo partire un bonifico dal conto cointestato a due coniugi defunti. Nonostante la delega bancaria intestata alla beneficiaria, la Corte di Cassazione ha ritenuto nullo il trasferimento perché la volontà di donare una somma così importante non era stata messa nero su bianco davanti a un notaio.
Con la sentenza n. 23868 del 26 agosto 2025, resa pubblica in questi giorni, la Corte ha tracciato un confine netto tra quello che le famiglie italiane fanno abitualmente e quello che la legge considera valido.
La pronuncia ha un’ampia portata se si considera che, secondo il Global Wealth Report della banca svizzera Ubs, nei prossimi due-tre decenni, l’Italia assisterà a un trasferimento intergenerazionale di oltre 2.300 miliardi di euro di patrimoni privati, circa un quinto della ricchezza complessiva del Paese.
Il caso: 100mila euro, una delega bancaria e nessun notaio
Dopo la morte di due coniugi, una donna, legata sentimentalmente all’uomo defunto e beneficiaria di delega bancaria sul conto corrente cointestato ai de cuius, ha prelevato 100mila euro sostenendo di aver realizzato una donazione voluta dai coniugi. Il trasferimento è stato poi contestato da una figlia (erede) della coppia, che, sottolineando l’assenza di qualsiasi prova scritta della presunta volontà donativa, ha citato in causa la beneficiaria del bonifico.
Il giudice di primo grado ha dato ragione alla intestataria della delega, che ha prelevato la somma, ma la Corte d’Appello di Milano ha ribaltato la sentenza, annullando il trasferimento e condannando la convenuta alla restituzione della somma. La Cassazione ha confermato quanto deciso in secondo grado. In particolare, i giudici ermellini hanno evidenziato che il bonifico, o il bancogiro, è solo il mezzo tecnico del trasferimento, non la prova della volontà di donare e che senza quella prova, formalizzata in un atto pubblico davanti al notaio, il trasferimento non regge.
Le donazioni non sono tutte uguali
Il cuore giuridico della sentenza sta in una distinzione spesso ignorata tra:
- Donazioni indirette: liberalità realizzate attraverso negozi giuridici diversi dalla classica donazione classica. È il caso, per esempio, di un genitore che intesti un immobile al figlio pagandolo di tasca propria, oppure quello in cui si rinuncia a un credito. Queste, in determinate condizioni, non richiedono l’atto notarile;
- Donazione tramite strumenti bancari (il caso di specie): secondo la Suprema Corte, questa operazione non è una donazione indiretta, ma una tipica ad esecuzione indiretta. La banca, in questo schema, non fa da intermediaria giuridica tra donante e donatario, ma svolge solo un ruolo di gestione. Il rapporto rimane a due, non a tre, e quindi si applicano le regole ordinarie della donazione diretta. L’art. 782 del Codice civile prevede che la volontà di eseguire questa donazione venga messa per iscritto da un notaio alla presenza di due testimoni, pena la nullità assoluta dell’atto.
La distinzione non è nuova: già le Sezioni Unite con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 avevano stabilito lo stesso principio. La sentenza del 2025 lo conferma e lo precisa, anche nel metodo di valutazione della “modicità” della somma.
Quando serve davvero il notaio
La legge prevede che le donazioni di modico valore non richiedano l’atto pubblico, ma non esiste una soglia precisa. La valutazione va fatta dai giudici caso per caso proporzionalmente al patrimonio complessivo del donante: la stessa somma può essere modica per un imprenditore con patrimonio multimilionario e sproporzionata per un pensionato con pochi risparmi.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, i giudici hanno ritenuto che 100mila euro, rapportati al patrimonio dei de cuius, non potessero in alcun modo essere considerati un importo modico. Ne consegue che i coniugi avrebbero dovuto recarsi da un notaio per mettere nero su bianco la volontà di fare quella donazione. L’assenza dell’atto pubblico ha reso il trasferimento giuridicamente inesistente.
Da segnalare che chi ha ricevuto somme o titoli in questo modo è tenuto a restituire non solo il capitale, ma anche tutti i frutti maturati nel frattempo, ovvero cedole, dividendi e (come in questo caso) interessi legali. E poiché la nullità non si prescrive mai, la contestazione può arrivare in qualsiasi momento, anche a distanza di decenni, da parte degli eredi o dei creditori del donante.
Cosa possono fare i figli esclusi
La sentenza della Cassazione si intreccia con uno dei meccanismi più delicati del diritto successorio italiano: la tutela dei legittimari, ovvero di quegli eredi, figli, coniuge, ascendenti, ai quali la legge riserva una quota minima del patrimonio, sottratta alla libera disponibilità del defunto. Le quote variano in base alla composizione della famiglia: in presenza di coniuge e due figli, per esempio, il coniuge ha diritto a 1/4 del patrimonio globale, la quota liberamente disponibile è anche pari a un quarto e i due figli si dividono la restante metà (anche loro hanno diritto a 1/4 del patrimonio). Chiaramente il de cuius può decidere di donare anche la quota liberamente disponibile agli eredi legittimi, secondo la somma che preferisce.
Se un genitore dona in vita una somma rilevante a uno dei figli, senza notaio e senza rispettare le formalità, quella donazione è nulla. Ma se fosse valida, potrebbe ledere la quota spettante agli altri figli, detta “quota di legittima”. In questo secondo scenario entra in gioco l’azione di riduzione: il legittimario leso può chiedere che la donazione venga ridotta nella misura necessaria a reintegrare la propria quota.
Cosa cambia con la legge 182/2025
Su questo sistema, già complesso, è intervenuta la legge 2 dicembre 2025, n. 182 — il cosiddetto Ddl Semplificazioni — in vigore dal 18 dicembre 2025, che ha modificato gli articoli 561 e 563 del codice civile. La riforma ha eliminato l’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso di immobili provenienti da donazione. In pratica, se un genitore dona una casa al figlio, questi la vende a un terzo, e successivamente emerge che quella donazione ledeva la quota di un altro erede, quest’ultimo non può più pretendere la restituzione dell’immobile dal terzo acquirente.
Si tratta di una scelta del legislatore finalizzata a sbloccare il mercato immobiliare dal momento che molte banche si rifiutavano di concedere mutui su immobili di provenienza donativa proprio per il rischio di azioni restitutorie, che, d’altra parte, indebolisce la posizione dei legittimari lesi.
L’erede che vede violata la propria quota può ancora esperire l’azione di riduzione e ottenere una tutela economica, ma se il donatario non ha patrimonio sufficiente, il risarcimento rimane sulla carta.
Il quadro demografico: miliardi in transito senza regole chiare
Questi cambiamenti giurisprudenziali e normativi si inseriscono in un contesto di crescita rapida delle donazioni tra generazioni. Nel 2024, secondo i dati del Consiglio Nazionale del Notariato, le donazioni di immobili hanno superato quota 217.000, con un aumento del 7% rispetto al 2023 e del 6,8% su base annua. Un trend guidato dalla volontà di anticipare il passaggio generazionale e, in parte, dall’obiettivo di ridurre il carico fiscale successorio.
La ricchezza complessiva delle famiglie italiane era stimata, a fine 2024, in circa 11.700 miliardi di euro, con una componente immobiliare dominante. Il “potere del mattone”, in Italia, appartiene prevalentemente alla generazione dei baby boomer, oggi tra i 60 e i 75 anni, che stanno via via trasferendola ad altre persone (eredi e non). I dati del Notariato mostrano che si dona soprattutto dai 56 anni in su, mentre i donatari si concentrano nella fascia 18-55 anni.
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