PORTO AZZURRO – Scatta il divieto di campeggio a Porto Azzurro, in vigore su tutto il territorio comunale dal 15 luglio al 15 ottobre 2026. A stabilirlo è l’ordinanza n. 45, firmata dal sindaco Maurizio Papi, che vieta ogni forma di campeggio, accampamento e bivacco sia nelle aree pubbliche e di uso pubblico sia in quelle private.
Il provvedimento riguarda tende, caravan, roulotte, sacchi a pelo, mezzi meccanici e qualsiasi altro allestimento trasformato in abitazione temporanea, al di fuori delle aree e strutture appositamente destinate a questo scopo. Nelle premesse dell’ordinanza, il Comune sottolinea l’assenza sul territorio di zone attrezzate con servizi igienici pubblici, acqua potabile ed energia elettrica idonee a consentire simili forme di sosta prolungata.
Secondo l’amministrazione, l’accampamento non autorizzato comporta rischi per la salute e l’igiene pubblica, oltre a possibili ripercussioni sul decoro urbano e sull’ordine pubblico. Il provvedimento richiama inoltre le difficoltà legate alla pubblica circolazione e le conseguenti tensioni sociali che tali fenomeni possono generare, ritenendo doveroso per l’ente prevenire situazioni di degrado ambientale.
Chi violerà il divieto sarà soggetto a una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, come previsto dall’articolo 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000). È inoltre prevista una sanzione di 500 euro per chi sporca le vie pubbliche, in base alla normativa vigente. In caso di contestazione, i trasgressori dovranno cessare immediatamente il comportamento vietato e provvedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi; l’inottemperanza comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del Codice Penale.
L’ordinanza sarà trasmessa, tra gli altri, alla Prefettura di Livorno, al Commissariato di Pubblica Sicurezza e ai comandi delle forze dell’ordine di Portoferraio e Porto Azzurro, incaricati della vigilanza sul rispetto del provvedimento. Contro l’ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure adottate abitualmente dai Comuni dell’Isola d’Elba nel periodo estivo, quando l’afflusso turistico rende più frequenti i casi di sosta e pernottamento non autorizzati al di fuori delle strutture ricettive.


