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LIVORNO – Via Cambini, dopo i due tavoli in prefettura è stata presa la decisione.
Il sindaco Luca Salvetti ha firmato oggi (20 novembre) l’ordinanza di limitazione dell’apertura oraria degli esercizi di somministrazione, della vendita da asporto delle bevande alcoliche e della diffusione musicale ubicati in alcune vie e zone della città, nello specifico via Cambini (tratto compreso tra via Marradi e via Roma), piazza Attias e via Marradi (tratto compreso tra piazza Attias e via Calzabigi).
Il provvedimento ha una durata di 60 giorni a partire da oggi.
L’intervento è realizzato per portare un contributo ad una migliore gestione della presenza di avventori e frequentatori dei locali che si trovano nei tratti interessati e per rispondere alle diverse richieste che i residenti della zona hanno fatto in vari momenti perché fosse loro garantito il diritto al riposo e alla quiete.
Ecco cosa prevede l’ordinanza.
Via Cambini – tratto compreso tra Via Marradi e Via Roma: per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (attività di cessione di alimenti e bevande accompagnata da consumo sul posto, con servizio o assistenza,) vigono i seguenti divieti.
Cessazione della sommistrazione dal lunedì al giovedi (eccetto il 24 e il 31 dicembre ed il 5 gennaio) alle 00,30; da venerdì a domenica all’1,30; nelle date del 24 dicembre e 5 gennaio all’1,30; nella data del 31 dicembre alle 2,30. Interruzione della musica dal lunedì al giovedi alle 23; dal venerdì alla domenica alle 24. Chiusura anticipata dell’attività del del negoxio dal lunedì al giovedi (eccetto il 24 e il 31 dicembre e il 5 gennaio all’una; dal venerdì alla domenca alle 2; nelle date del 24 dicembre e 5 gennaio alle 2; nella data del 31 dicembre alle 3.
Via Cambini (tratto compreso tra via Marradi e via Roma), piazza Attias e via Marradi (tratto compreso tra piazza Attias e via Calzabigi) è fatto divieto per tutte le tipologie di attività (esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali anche con asporto, di piccola, media e grande distribuzione e vendita a mezzo distributori automatici) la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, all’interno di qualsiasi contenitore dalle 21,30 – tutti i giorni della settimana.
L’inosservanza degli obblighi comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
Ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a 50 euro. In caso di reiterata violazione di quanto disposto nella presente ordinanza può essere disposta la sospensione dell’attività ad opera del questore, ai sensi dell’articolo 100 del TULPS.
La reiterazione si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell’arco della presente ordinanza sindacale, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta


