LIVORNO – Svolta strategica per il porto di Livorno: il Tar della Toscana (Sezione Prima), con la sentenza n. 1740 del 26 agosto 2026, ha azzerato i vincoli urbanistici e paesaggistici che rischiavano di bloccare lo scalo.
I giudici amministrativi hanno infatti accolto i ricorsi riuniti presentati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, da Porta Medicea Srl e da Confindustria Toscana Centro e Costa, affiancata da un pool di imprese terminaliste e concessionarie.
Al centro della pronuncia c’è la nullità parziale della delibera del consiglio comunale 146 del 28 luglio 2025 relativa all’aggiornamento del quadro conoscitivo della variante al piano strutturale e all’approvazione del piano operativo: secondo il tribunale, i Comuni non hanno il potere di estendere la propria pianificazione urbanistica, né il vincolo paesaggistico della fascia costiera previsto dal Codice dei beni culturali, alle banchine e alle aree retro-portuali, blindando così l’autonomia dei porti.
Il Tar ha spiegato che dopo le modifiche introdotte all’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, numero 84, dal decreto legge 121 del 2021, la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è competenza esclusiva dell’Autorità di sistema portuale, che vi provvede mediante il piano regolatore portuale, considerato “piano territoriale di rilevanza statale” e “unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza”; al Comune resta la pianificazione delle aree di interazione porto-città, previa acquisizione del parere dell’Autorità.
Il ragionamento di fondo è che, includendo le aree operative e retro-portuali nel proprio piano, il Comune di Livorno ha finito per esercitare un potere non suo. Una mossa dettata dall’esigenza di piegarsi ai vincoli della Soprintendenza, nonostante Regione, Comune e AdSP avessero già fatto fronte comune in passato per tentare di spiegare al Ministero della cultura l’inapplicabilità di quelle tutele alle aree di stampo industriale.
La sentenza non afferma, per altro verso, l’esenzione automatica delle aree portuali dalla tutela paesaggistica. Il Tribunale precisa che per gli ambiti portuali delimitati dal documento di pianificazione strategica di sistema la deroga di cui all’articolo 142, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio non opera in via automatica, e che il piano regolatore portuale vigente — approvato nel 2015, prima dell’entrata in vigore del Pit-Ppr — dovrà essere sottoposto ai procedimenti di conformazione o di adeguamento agli atti della pianificazione paesaggistica. Il baricentro, dunque, si sposta senza attenuarsi: la composizione fra tutela del paesaggio ed esigenze dell’operatività portuale va cercata nel piano regolatore portuale, non nel piano urbanistico comunale.
“La pronuncia non consegna al porto una zona franca dal paesaggio: gli restituisce la sede propria in cui il paesaggio va tutelato, che è il piano regolatore portuale — dichiara il Ppesidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio – È la stessa direzione che il parlamento ha indicato con la legge sulla valorizzazione della risorsa mare, riconoscendo che le aree portuali fortemente infrastrutturate non sono paesaggio costiero intatto e affidando al piano regolatore portuale la loro delimitazione. Per le imprese significa la rimozione di un aggravio procedimentale che rischiava di fermare investimenti già programmati; per l’Autorità significa una responsabilità in più, perché quella pianificazione ora va portata a compimento nei tempi che il sistema portuale richiede. Procederemo all’adeguamento del piano regolatore vigente al documento di pianificazione strategica di sistema approvato con decreto ministeriale dell’11 luglio 2024, e all’individuazione, in quella sede e nel confronto con la Regione Toscana, il Comune di Livorno e il Ministero della cultura, delle aree interessate da rilevante e significativa infrastrutturazione. Ringraziamo gli avvocati per il lavoro fatto“.
Il tribunale ha disposto la compensazione delle spese dei tre giudizi riuniti, in ragione della complessità e della novità delle questioni trattate, e ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. L’Autorità di sistema portuale è stata assistita dagli avvocati Giuseppe Macchione e Ugo Patroni Griffi.


