LIVORNO – Depositate il 14 settembre scorso le motivazioni per il procedimento penale sorto per una lite avvenuta il 31 dicembre 2019 nei pressi del Palazzo Comunale in via degli Avvalorati a Livorno. Gli imputati Lenny Bottai, Alessandro Perini, Emanuel Baldini e Andrea Preziosi erano chiamati a rispondere del reato di rissa aggravata ai sensi dell’articolo 588, comma 2, del codice penale, per aver partecipato a uno scontro nel corso del quale Perini afferma di aver riportato lesioni personali.
Dall’istruttoria dibattimentale e dalla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, la dinamica dei fatti avrebbe evidenziato, secondo la sentenza di primo grado, che l’episodio sarebbe iniziato quando Lenny Bottai si è diretto verso Alessandro Perini tirandogli due volte l’orecchio, mentre quest’ultimo si è limitato a spingerlo per allontanarlo. Dopo un breve alterco in cui un altro soggetto si è frapposto per evitare che si colpissero, è sopraggiunta un’automobile da cui è sceso Emanuel Baldini, il quale si è avvicinato a Perini chiedendogli se fosse il figlio di Franco. Successivamente, Bottai si è nuovamente avvicinato provocando l’arretramento del capo di Perini, e subito dopo Baldini ha reagito colpendo Bottai. La colluttazione è proseguita esclusivamente tra Bottai e Baldini per pochi secondi, mentre Andrea Preziosi ha tenuto a distanza Perini con una spinta, agendo con l’unico intento di sedare la lite.
Il giudice ha rilevato che la fattispecie contestata non integra gli estremi del reato di rissa, poiché per la sua configurabilità è necessaria la partecipazione di almeno tre persone contrapposte e animate dall’intento di sopraffarsi a vicenda. Nel caso in esame, Andrea Preziosi ha tenuto una condotta inequivocabilmente orientata a impedire che lo scontro proseguisse senza parteciparvi attivamente, Alessandro Perini non ha mai colpito Bottai configurandosi come vittima di un’aggressione, ed Emanuel Baldini sarebbe intervenuto unicamente per reazione e difesa a seguito del colpo sferrato da Bottai. Mancano, per il giudice livornese, pertanto i requisiti della reciprocità dell’aggressione e della pluralità di rissanti contrapposti. Il tribunale ha inoltre evidenziato l’impossibilità di procedere per il reato autonomo di lesioni personali in danno di Perini, poiché tale ipotesi non era stata contestata in concorso dal pubblico ministero e risultava estinta per decorso del termine di prescrizione.
Per tali motivi, il Tribunale di Livorno ha assolto tutti gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.
Sulle motivazioni della sentenza arriva il commento di Perini: “Finalmente emerge la verità sulla vicenda della ‘rissa’ con Lenny Bottai: non fu una rissa, ma un’aggressione nei miei confronti. Lenny Bottai ha sostenuto per anni di essere stato lui vittima di un mio agguato ma il tribunale ha smentito radicalmente questa versione. La sentenza chiarisce anche il ruolo di Emanuel Baldini, accusato da Bottai di essere stato mio complice. Baldini è intervenuto solo per aiutarmi, vedendomi accerchiato, e dopo che Bottai mi aveva già colpito più volte”.
“L’assoluzione dalla rissa non cancella dunque l’aggressione che ho subito. La ricostruzione dei fatti nelle motivazioni della sentenza non sbugiarda solo Bottai, ma anche gli esponenti della sinistra che intervennero con parole al miele verso il mio aggressore: da Nicola Fratoianni, che accusava me di aver provocato la rissa, ad Andrea Romano, che arrivò a parlare di un’aggressione ‘inventata’. Se Bottai non ha dovuto rispondere dell’aggressione nei miei confronti è a causa di un errore della procura, che ha portato a processo per rissa anche la vittima, ma non ha contestato all’aggressore il reato di lesioni. Eppure il sostituto procuratore titolare dell’indagine non ha certo fatto le cose di fretta, impiegando oltre cinque anni per arrivare alla prima udienza di un processo in cui i fatti erano immortalati dalle telecamere di sicurezza. Tempi talmente lunghi da aver fatto scattare anche la prescrizione del reato, rendendo Bottai non più processabile”.


