Rottamazione quinquies alla prova dei fatti: come funziona la decadenza

(Adnkronos) – Si avvicina il secondo appuntamento con i pagamenti della rottamazione quinquies: entro la scadenza del 30 settembre è necessario versare la seconda rata. 

In base alle nuove regole previste per la decadenza, questa data segna la vera e propria prova dei fatti per coloro che hanno aderito a questa nuova stagione di pace fiscale e hanno scelto di rateizzare l’importo dovuto per mettersi in regola. 

Rottamazione quinquies: dalla scadenza del 30 settembre scatta la decadenza
 

La definizione agevolata delle cartelle del periodo 2000-2023 che derivano da omessi versamenti è stata delineata con la Manovra 2026 e prevede alcune innovazioni rispetto al passato. 

Dalla rottamazione quater alla quinquies, infatti, cambiano le condizioni che fanno perdere i benefici previsti. 

In questa nuova stagione di pace fiscale, la decadenza non è immediata: scatta solo dopo due mancati pagamenti. In altre parole, anche se al termine del percorso bisognerà aver pagato tutte le rate previste dal piano, c’è la possibilità di beneficiare di un margine di flessibilità durante il percorso. 

E infatti la prima scadenza del 31 luglio scorso ha segnato l’avvio ufficiale dei pagamenti, ma chi non ha rispettato questo appuntamento con i versamenti ha ancora la possibilità di restare nel perimetro della rottamazione quinquies. 

Solo dopo il 30 settembre si comporrà la platea dei cosiddetti decaduti. Potranno pagare fino al 5 ottobre soltanto coloro che devono chiudere un piano di due rate: il termine di tolleranza, infatti, si applica solo al termine del percorso. 

Come funziona la decadenza dalla rottamazione quinquies
 

 

 

A chiarire il meccanismo è la stessa Agenzia delle Entrate Riscossione nelle relative FAQ, risposte a domande frequenti. 

Usufruire della possibilità di non pagare una delle rate non comporta la decadenza, ma si traduce in un ritardo nella successione degli appuntamenti da rispettare. 

L’imputazione delle rate, infatti, segue sempre una logica progressiva: un versamento effettuato entro il 30 settembre da parte di chi ha saltato la scadenza di luglio andrà a coprire proprio la prima tranche non saldata. 

Sono due i principi fondamentali da considerare: 

● l’imputazione progressiva dei versamenti, per cui ogni somma pagata salda sempre la rata antecedente ancora scoperta; 

● la rigidità sull’ultima rata, la cui omissione (oltre il termine di tolleranza di 5 giorni) determina l’immediata decadenza, a prescindere dal numero di arretrati. 

Per comprendere l’impatto concreto di questa disciplina, si può ipotizzare un piano di dilazione in tre rate. Se il contribuente versa la prima e la terza rata, saltando la seconda, il versamento finale viene automaticamente imputato alla seconda rata. Di conseguenza, la terza rata risulterà non pagata, provocando la decadenza dalla definizione agevolata. 

Calando le regole sull’attualità, possono verificarsi due situazioni. Chi ha saltato la rata di luglio dovrà necessariamente effettuare un versamento entro il 30 settembre per non accumulare le due mancanze che fanno scattare la decadenza. 

Viceversa, chi è in regola con il primo appuntamento può valutare di posticipare il pagamento di settembre, consapevole che le somme dovute dovranno comunque essere integralmente saldate per perfezionare la pace fiscale. 

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economia/fisco

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